Art. 9.
(Richiesta di atti e documenti).

      1. La Commissione d'inchiesta nominata ai sensi dell'articolo 7 può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
      2. La Commissione d'inchiesta nominata ai sensi dell'articolo 7 garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
      3. La Commissione d'inchiesta nominata ai sensi dell'articolo 7 può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
      4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari; non può essere rinnovato o avere efficacia, altresì, quando sono decorsi i termini previsti dagli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale senza che il pubblico ministero abbia assunto proprie determinazioni ai sensi dell'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

 

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      5. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta ovvero da Commissioni permanenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, tale segreto non può essere opposto alla Commissione d'inchiesta nominata ai sensi dell'articolo 7.